Quanti giorni di malattia possono avere i dipendenti pubblici?
Chi lavora nella pubblica amministrazione ha diritto a uno o più giorni di malattia in base alle circostanze e al tipo di inconveniente. Ci sono delle regole da rispettare definite dal contratto di lavoro, non si può essere licenziati perché assenti a causa dello stato di salute.
Il periodo di malattia per dipendenti pubblici è definito dal contratto collettivo per il pubblico impiego. Il documento sancisce che un lavoratore non può essere licenziato a causa delle sue condizioni di salute. E deve continuare a percepire lo stipendio anche in caso di assenza giustificata per motivi da accertare e certificare con procedure opportune.

Nel momento in cui ciò avviene, dopo aver fatto i dovuti controlli, si conteggiano i giorni di assenza dal pubblico impiego. In realtà è così anche nel privato, tutti i lavoratori con un contratto riconosciuto sono tutelati in caso di malanno. Devono percepire compenso e non possono perdere il posto. Ma qual è il periodo di malattia per i dipendenti pubblici?
In realtà non è detto che si possa, effettivamente, procedere verso un intervallo di infermità indefinito senza subire conseguenze e percependo sempre lo stesso stipendio. Esistono confini e paletti che non si devono superare, ecco cosa devi sapere.
Quanto può durare il periodo di malattia?
La domanda che molti dipendenti pubblici fanno: quanti giorni mi posso assentare per infermità e percepire lo stipendio senza rischiare di perdere il posto di lavoro?
Il periodo di comporto – nome tecnico per definire l’arco di tempo in malattia tutelato – nel settore pubblico può durare massimo 18 mesi retribuiti. Quindi un anno e mezzo.
In questo arco temporale continui a percepire lo stipendio. Puoi allungare di 18 mesi il periodo di malattia per dipendenti pubblici. Solo che in questo caso si risulta come in aspettativa non retribuita. In sintesi, hai diritto a un anno e mezzo di pausa con stipendio pagato e un altro intervallo simile non retribuito. Ma nessuno può essere licenziato.
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Come si calcola il periodo di comporto?
Quando si conteggiano i giorni che spettano per la malattia bisogna valutare anche le assenze frammentate registrate negli ultimi 3 anni sempre per motivi di salute.
Facciamo un esempio per chiarire.
Se il 1 gennaio 2023 mi assento per un disturbo, il conteggio contempla tutti i giorni mancati dal 1 gennaio 2020. Se non ho fatto alcuna assenza per motivi di salute, il mio periodo di malattia per dipendenti pubblici sarà di 18 mesi retribuiti più altri 18 in aspettativa; se invece ho registrato un totale di 30 giorni, questo mese verrà decurtato.
C’è da ricordare che dal conteggio dei giorni di malattia si devono escludere diversi casi. Come, ad esempio, quelli legati alla gravidanza, i giorni dedicati alle terapie salvavita e al superamento delle relative controindicazioni. In più si tolgono i giorni di assenza per infortunio sul lavoro segnalato dall’INAIL e quelli di visita per malattie gravi.
Come cambia lo stipendio in malattia?
Vero, per i primi 18 mesi c’è il salario garantito se ho dei problemi di salute continuativi. Ma non nella sua forma totale, ci sono delle percentuali che scalano con il tempo.
Per i primi 9 mesi di assenza per infermità si percepisce il 100%. Per i 3 mesi a seguire si passa al 90% della retribuzione e al 50% per i successivi 6. Non c’è risentimento in termini economici se l’assenza è legata a ricovero ospedaliero, day hospital e surgery anche inferiori alle 24 ore, pre-ospedalizzazione, assistenza domiciliare integrata.
Quando c’è licenziamento per malattia
Una volta terminato il periodo di comporto in cui il lavoratore può mantenere il posto di lavoro senza temere ripercussioni, come suggerisce l’art. 2110 c.c., c’è la possibilità di essere licenziati. Ovvero di perdere il posto di lavoro nella pubblica amministrazione.
Questo può essere evitato con un reintegro e ricollocamento verso mansioni adeguate. Se il licenziamento non viene comunicato nel modo adeguato, indicando come è avvenuto il conteggio, la decisione può essere impugnata. Automaticamente, se si è stati licenziati senza aver superato il periodo dei 36 mesi c’è l’annullamento della decisione.
Posso aggiungere le ferie al comporto?
Non esistono metodi per allungare il lasso di tempo in cui il lavoratore può assentarsi a causa di malattia. Ma è pur vero che si tratta di un terreno delicato e i giudici della Corte di Cassazione hanno dato ragione a chi ha interrotto il periodo di pausa con le ferie.
Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie.
Sentenza n. 19062.
Ovviamente le ferie in questione devono essere non godute e richieste prima che scatti la fine dei 3 anni previsti per il periodo di malattia dei dipendenti pubblici e statali.
Assenze per malattie docenti e ATA
Il punto di partenza è chiaro: nel momento in cui il dipendente della pubblica istruzione registra una condizione di salute che è incompatibile con la sua funzione può (come si dice in gergo) mettersi in malattia. Un passaggio che viene tutelato a livello costituzionale, ecco l’art. 32:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
Da qui inizia il lavoro di tutela dei diritti. Che devono essere rispettati quando non si tratta di una malattia nel senso stretto della parola: anche la necessità di sottoporsi a determinate cure (vedi chi si sottopone a chemioterapia) o deve affrontare dei periodi di riabilitazione rientra in questa fascia.
Data questa base, il rinnovo del CCNL 2019/2021 in parte ha modificato delle aree relative alla tutela della malattia per docenti, professori e personale ATA. In parte ha confermato l’impianto. Scopriamo insieme quali sono le tutele per le diverse tipologie di dipendenti del personale scolastico.
Docenti e personale di ruolo
Come sottolineato dal vademecum di Orizzonte Scuola, che riassume lo scibile legato ai permessi legati alle condizione di salute per il personale delle scuole italiane, resta valido il diritto alla conservazione del posto per un massimo di 18 mesi (comma 1 dell’art. 17 cit. CCNL).
Questo periodo si calcola sommando le assenze dell’ultimo episodio di malattia con quelle registrate nel triennio precedente. Si mantiene una retribuzione divisa in tre comparti differenti:
- Primi 9 mesi con retribuzione completa.
- Successivi 3 mesi con stipendio al 90%.
- Ultimi 6 mesi con retribuzione al 50%.
Molto importante ricordare la reperibilità per verificare la reale condizione di malattia. Il dipendente deve essere disponibile tutti giorni, feriali e festivi, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 per ottemperare alla visita fiscale. Che può avvenire anche con frequenza differente, quindi più volte nel periodo in esame. Se ci si allontana dal domicilio per visite in ospedale bisogna avvertire la scuola
Docenti e personale supplente
Le assenze per malattia dei docenti e del dipendente ATA devono essere valutate in relazione al contratto. Qui entra in gioco l’art. 35 del CCNL 2019/21 che sostituisce l’art. 19 del CCNL 2006/09.
Ci concentriamo sul personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività del 30 giugno. Secondo l’UIL, il personale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

La retribuzione è leggermente diversa rispetto ai docenti con contratto a tempo indeterminato: lo stipendio è sempre per intero nel primo mese di assenza, del 50% nel secondo e terzo mese.
Per il restante periodo di 6 mesi, il personale ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Cosa accade, invece, per il personale dedicato alle supplenze brevi? Ecco la risposta nel dettaglio:
“Ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti”.
Quindi, il nuovo contratto di lavoro per i docenti e i dipendenti ATA super art. 19 del CCNL 2006/09 e permette di mantenere il posto di lavoro per un numero di giorni non superiore al mese.
Da leggere: come avviene la convocazione del personale ATA
Un occhio di riguardo per le patologie gravi
Sia il personale di ruolo che quello supplente ha diritto all’intera retribuzione in caso di patologie gravi. Quelle che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia. Qui includiamo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze – certificate – delle terapie.
