Un infermiere può svolgere un doppio lavoro?
In Italia, la possibilità per un infermiere di svolgere un secondo lavoro dipende dal contratto di appartenenza. Per i dipendenti del settore pubblico è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’azienda sanitaria di appartenenza e la condizione che l’attività aggiuntiva non pregiudichi il recupero psicofisico del professionista.
Troppo spesso leggiamo notizie che descrivono la situazione complessa degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, soprattutto per quanto riguarda gli stipendi. Quindi, è normale chiedersi se c’è la possibilità di fare il doppio lavoro per un infermiere. D’altro canto, le competenze lo permettono.

Chi ha la possibilità di lavorare in ospedale e prestare servizio come infermiere matura delle conoscenze spendibili anche al di fuori del nosocomio. Ad esempio, per fare delle iniezioni o per prendersi cura degli ammalati a casa. L’idea di poter fare un doppio lavoro, magari solo part-time o a chiamata, alletta gli infermieri che devono affrontare stipendi bassi e carichi di lavoro inadeguati.
C’è da dire che le opzioni ci sono, le richieste dall’esterno anche: si nota una grande esigenza di infermieri per chi deve curare i propri cari. Ma le possibilità sono legate ad alcuni vincoli. L’infermiere può svolgere un’attività extra retribuita? Ecco cosa devi sapere sull’argomento.
Una nota sul vincolo di esclusività
In passato, il primo ostacolo per poter svolgere un lavoro extra come infermiere era collegato al vincolo di esclusività. Ovvero, un principio giuridico che obbliga i professionisti sanitari – dipendenti del settore pubblico – a operare unicamente a favore dell’azienda sanitaria di appartenenza.
A differenza dei medici, per gli infermieri e le altre professioni sanitarie il vincolo di esclusività è stato per decenni molto più rigido e automatico, senza la possibilità di optare per soluzioni alternative.
La carenza di personale ha spinto il legislatore a introdurre deroghe temporanee per permettere anche a loro di prestare servizio extra-orario in altre strutture, previo consenso dell’azienda. Attualmente, la deroga al vincolo di esclusività è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026: questo vale sia per gli infermieri che per le altre professioni sanitarie dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
Questo passaggio consente ai professionisti sanitari – compresi gli infermieri che hanno un contratto di lavoro a tempo pieno presso ospedali e strutture dello Stato – di svolgere anche attività legate alla libera professione. Sempre che vengano rispettati i requisiti espressi dalla legge.
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Quali sono i vincoli da rispettare?
L’infermiere del SSN non ha mai avuto accesso all’opzione extramoenia. La legge stabiliva che l’intero tempo professionale dovesse appartenere allo Stato. Il Decreto Energia (2023) ha sospeso temporaneamente il divieto e le decisioni successive hanno prorogato questa decisione.
La fonte in questione è quella ufficiale: 31 dicembre 2025, n. 200 Oggi, l’infermiere pubblico può operare come libero professionista al di fuori dell’orario di lavoro. Ma non è un diritto soggettivo pieno. Resta un’attività che deve essere gestita con grande attenzione per evitare sanzioni.
Autorizzazione aziendale
Se l’infermiere vuole fare attività extra, deve avere l’autorizzazione. Ogni ASL o azienda ospedaliera ha un proprio regolamento. Il professionista deve presentare domanda indicando dove, quanto e per chi lavorerà. L’azienda può negare l’autorizzazione se ritiene che l’impegno sia inadeguato.
Conflitto di interessi
Non è possibile lavorare per una struttura privata che sia in diretta concorrenza con quella pubblica o abbia rapporti d’appalto ambigui con il reparto di appartenenza. Questa è una regola fondamentale per poter esercitare il diritto al doppio lavoro come infermiere specializzato o meno.
Orari di lavoro
L’infermiere deve rispettare la normativa europea sull’orario di lavoro. La somma delle ore nel pubblico e nel privato non dovrebbe superare la media di 48 ore settimanali per garantire la sicurezza del paziente e dell’operatore. L’attività extra non deve interferire sulla piena operatività ed efficienza dell’impiegato. Detto in altre parole, il secondo lavoro non deve ridurre l’efficienza del primo.
Se il dipendente ha un contratto pubblico con un orario non superiore al 50% di quello pieno, può svolgere un’altra attività lavorativa con maggior facilità proprio grazie agli orari agevolati. Tutto questo deve essere sempre subordinato all’autorizzazione e purché non ci sia conflitto di interessi.
I rischi per chi non rispetta i vincoli?
Ignorare la deroga autorizzata e le relative imposizioni dall’alto per eventuali divieti al doppio lavoro per le professioni infermieristiche è considerato un illecito disciplinare grave. Che si può declinare in modi differenti. Ad esempio? In primo luogo c’è un possibile danno erariale da considerare.
Se un infermiere lavora nel privato mentre è pagato dal pubblico – e non ha ricevuto il permesso di procedere – può essere chiamato a rispondere per la restituzione del denaro incassato nel periodo del doppio lavoro. Ma questa scelta rompe il rapporto di fiducia con la Pubblica Amministrazione. Quindi, una delle possibili sanzioni per il comportamento del dipendente può essere anche il licenziamento.
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Una distinzione tra statale e privato
Ricordiamo che la possibilità per un infermiere di effettuare un’attività parallela per arrotondare lo stipendio dipende dal datore di lavoro. Chi lavora nella Pubblica Amministrazione deve rispettare una serie di vincoli molto più duri rispetto a chi presta servizio in strutture ospedaliere o RSA private.
La situazione è più flessibile ma sempre regolata dal contratto individuale che determina un patto di non concorrenza. Ovvero, non puoi lavorare per un competitor diretto se il tuo contratto lo vieta.
C’è anche l’obbligo di fedeltà da rispettare: non puoi svolgere attività che danneggino il tuo datore di lavoro. Infine, bisogna sempre rispettare il D.Lgs 66/2003 sulle ore massime di lavoro settimanali (media di 48 ore) e sul diritto al riposo giornaliero (11 ore consecutive ogni 24).
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Attività sempre consentite dal dipendente
Così come avviene per le attività extra del dipendente della Pubblica Amministrazione, anche l’infermiere che presta servizio in un ospedale statale può svolgere delle attività extra-lavorative – percependo o meno un compenso. Ciò avviene sempre avvisando il proprio responsabile.
Ecco le attività indicate dall’articolo 53 del d.lgs. 165/2001 (comma 6) che regola incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi che possono essere svolte dal dipendente pubblico:
- Collaborazione con giornali, riviste, enciclopedie.
- Partecipazione a convegni e seminari.
- Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali.
- Formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
- Attività di docenza e ricerca scientifica.
Se sei un infermiere con contratto nel pubblico a tempo pieno e vuoi fare un secondo lavoro, oggi puoi farlo grazie alla deroga del vincolo di esclusività, ma devi assolutamente richiedere l’autorizzazione scritta alla tua ASL/Azienda Ospedaliera per evitare sanzioni disciplinari o il licenziamento.