Guida alle dimissioni volontarie anche in corso d’anno
Le dimissioni di un docente sono un atto unilaterale recettizio che permettono al dipendente di comunicare la propria necessità di lasciare il posto di lavoro. Il tutto avviene presentando formale domanda ai superiori con il dovuto anticipo.
Come dimettersi dall’insegnamento? Questa è la domanda che molti insegnanti fanno ai propri consulenti del lavoro. A volte le dimissioni volontarie dei docenti sono un modo per cambiare vita e prendersi una licenza dalla scuola, anche con l’anno scolastico ancora in corso.

Tutto rientra nella norma: è un pieno diritto per i professori, gli insegnanti e il personale ATA presentare dimissioni in qualsiasi momento. Ma ci sono delle regole da seguire che vengono indicate dal Testo unico sul pubblico impiego (D. Lgs. 165/2001), dal contratto di lavoro e dal Codice Civile.
Ci sembra importante parlare delle dimissioni dei docenti e degli insegnanti perché queste figure professionali sono soggette a forti stress, burnout e pressioni psicologiche e spesso anche casi in cui devono affrontare genitori difficili e ostili con la scuola. Tutto questo senza dimenticare:
- Stipendi bassi.
- Zero crescita professionale.
- Mancanza di prospettiva.
In questi casi, le dimissioni del personale della scuola possono essere una soluzione se c’è un’alternativa valida. Ma come procedere per licenziarsi dal proprio ruolo di docente, maestra o professore? Ci sono delle regole ben precise da rispettare per procedere senza intoppi formali.
Cosa sono le dimissioni volontarie a scuola
In primo luogo, cerchiamo di inquadrare il concetto che stiamo affrontando. Le dimissioni volontarie per i docenti sono un diritto imprescindibile previsto sia per i docenti che per il personale ATA.
Questo prevede la possibilità di lasciare il posto di lavoro per motivi che non devono essere per forza giustificati. In sintesi, se voglio abbandonare il ruolo di docente lo posso fare senza dare spiegazioni.
La libertà di dimissioni è garantita costituzionalmente. Secondo l’articolo 13, infatti, la libertà personale è inviolabile e questo principio viene interpretato dalla giurisprudenza costituzionale come inclusivo della libertà di non essere costretti a prestare attività lavorativa contro la propria volontà.
Aggiungiamo l’articolo 41 sempre della Costituzione che suggerisce la libertà di iniziativa economica privata. Una libertà che implica anche la possibilità di interrompere un rapporto di lavoro nel rispetto delle forme previste dalla legge. Ecco, quali sono gli obblighi per le dimissioni volontarie dei docenti?
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Come presentare le dimissioni online
Per licenziarsi dal proprio ruolo di docente e dimettersi dall’insegnamento puoi procedere con la domanda online. Accedi al portale www.cliclavoro.gov.it con lo SPID o la CIE e vai nell’area riservata del sito del Ministero del Lavoro, clicca sulla sezione dedicata alle dimissioni volontarie.
Tutto è molto semplice: compila il modulo online e invia il tutto tramite PEC all’indirizzo ufficiale dell’istituto. Puoi effettuare tutto questo anche attraverso patronati e sindacati.
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Quanto preavviso bisogna dare?
Uno dei nodi fondamentali per capire come procedere con le dimissioni da insegnante è il preavviso, un vincolo che riguarda qualsiasi impiego, statale o meno. Non puoi abbandonare da un giorno all’altro, devi comunicare la tua decisione e dare al datore di lavoro il tempo per provvedere.
Nel comparto scuola, i limiti temporali del preavviso sono definiti dall’art. 23 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009 che prevede un aumento del periodo in base all’anzianità del docente:
- 2 mesi per anzianità fino a 5 anni.
- 3 mesi per anzianità fino a 10 anni.
- 4 mesi per anzianità superiore ai 10 anni.
Questa è la regola da seguire. Se per qualche motivo c’è la necessità di eseguire delle dimissioni senza preavviso, il docente può procedere ma potrebbe essere necessario pagare una penale economica.
Ad esempio, si può trattenere dal TFS e dall’ultima retribuzione l’equivalente economico del periodo di preavviso non rispettato. Ma tutto dipende dai casi, le dimissioni senza preavviso sono ammesse se registriamo mobbing, molestie, inadempimenti gravi del datore di lavoro, motivi di salute gravi.
Il docente può ritirare le dimissioni?
Il professore o il personale ATA che dà le dimissioni può revocarle e rendere nulli gli effetti della prima decisione. A patto che questo cambio decisionale venga effettuato in tempi utili. Vale a dire, entro 7 giorni successivi alla richiesta effettuata. Tutto questo avviene attraverso procedura online.
Bisogna concludere l’anno scolastico?
In linea di principio, gli insegnanti possono rassegnare le dimissioni anche nel corso dell’anno accademico, ma queste decorreranno solo dal primo settembre dell’anno successivo. Ovviamente, sono escluse le dimissioni immediate per giusta causa come, ad esempio, gravi motivi di salute.
In questo modo, come suggerisce il D.P.R. n.351/1998, le dimissioni seguono l’anno scolastico e si garantisce la continuità didattica, ma anche lo svolgimento delle attività formative. In alcuni casi, le dimissioni possono essere con effetto immediato ma tutto dipende dalla circostanza.
Cosa fare con docenti supplenti e in aspettativa
Ci sono delle situazioni particolari da considerare. Come, ad esempio, quello dei supplenti: la normativa ci suggerisce che non c’è bisogno di preavviso e basta comunicare la propria decisione al Dirigente Scolastico. Questo perché si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato. E la normativa italiana prevede dei percorsi differenti per chi vuole dare le dimissioni e licenziarsi dalla scuola.
Per deontologia, si suggerisce di annunciare la decisione. In questo modo non ci sono problemi. E con un minimo di anticipo la scuola può provvedere alla sostituzione senza incidere sulla continuità.
Inoltre, le dimissioni volontarie senza preavviso si configurano come abbandono del servizio che comporta la perdita della possibilità di ottenere altre supplenze per l’anno scolastico in corso.
Ma si perderanno i diritti anche nelle graduatorie a esaurimento (GAE), in quelle dell’istituto e nelle provinciali per le supplenze (GPS). Quindi, è nell’interesse di tutti seguire le buone regole della correttezza professionale. Che però sono impraticabili quando il docente è in aspettativa.
In questi casi, il professionista è già assente dalla scuola quindi deve solo comunicare la sua decisione. In ogni caso, è sempre buona norma consultare il contratto firmato per valutare eventuali obblighi.
