Assenze per malattia dei docenti e dipendenti ATA: i nuovi criteri

Nel rinnovo del contratto di lavoro sono emerse delle novità rispetto a come gestire le assenze e i permessi per malattia nel settore scolastico. Ecco cosa sapere per avere il polso della situazione ed evitare fraintendimenti.


Uno dei punti più discussi nel settore scolastico: le assenze per malattia dei docenti e del personale ATA. Chiaramente, stiamo parlando di un diritto inviolabile e definito dal contratto di lavoro, se un dipendente si trova in una condizione di impossibilità non può recarsi al lavoro e deve essere tutelato.

assenze per malattia dei docenti e del personale ATA

Questa è la base di partenza. poi bisogna capire quali sono le sfumature dei diritti e dei doveri delle persone che dimostrano uno stato di salute precaria e vogliono (come da contratto) essere tutelate. E retribuite anche durante i giorni di malattia. In che misura è possibile tutto questo? Scopriamolo.

Incluso o escluso nel computo della malattia

Prima di definire i trattamenti specifici dei singoli casi, ricordiamo che da contratto ci sono delle differenze tra le varie condizioni dei dipendenti della Scuola Pubblica italiana. Nello specifico, in base alle specifiche del contratto, esistono delle assenze escluse dal computo del periodo di comporto:

  • Gravi patologie che richiedono terapie.
  • Infortunio sul lavoro certificato dall’INAIL
  • 30 giorni di congedo per cure per invalidi.

Il primo punto riguarda terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. Sono incluse le malattie da gravidanza e interruzione spontanea o terapeutica entro il 180esimo giorno (INPS).

Ciò che invece viene incluso nel computo dei giorni di malattia per docenti e personale ATA riguarda gli infortuni sul lavoro – dove spetta comunque la retribuzione per intero come ricorda l’art. 20 del CCNL – tutto ciò che rientra nei day hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero. Senza dimenticare visite specialistiche, terapie, esami diagnostici, prestazioni mediche particolari.

Da leggere: lo stipendio per le supplenze dei docenti

Assenze per malattie docenti e ATA

Il punto di partenza è chiaro: nel momento in cui il dipendente della pubblica istruzione registra una condizione di salute che è incompatibile con la sua funzione può (come si dice in gergo) mettersi in malattia. Un passaggio che viene tutelato a livello costituzionale, ecco l’art. 32:

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

Da qui inizia il lavoro di tutela dei diritti. Che devono essere rispettati quando non si tratta di una malattia nel senso stretto della parola: anche la necessità di sottoporsi a determinate cure (vedi chi si sottopone a chemioterapia) o deve affrontare dei periodi di riabilitazione rientra in questa fascia.

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    Data questa base, il rinnovo del CCNL 2019/2021 in parte ha modificato delle aree relative alla tutela della malattia per docenti, professori e personale ATA. In parte ha confermato l’impianto. Scopriamo insieme quali sono le tutele per le diverse tipologie di dipendenti del personale scolastico.

    Docenti e personale di ruolo

    Come sottolineato dal vademecum di Orizzonte Scuola, che riassume lo scibile legato ai permessi legati alle condizione di salute per il personale delle scuole italiane, resta valido il diritto alla conservazione del posto per un massimo di 18 mesi (comma 1 dell’art. 17 cit. CCNL).

    Questo periodo si calcola sommando le assenze dell’ultimo episodio di malattia con quelle registrate nel triennio precedente. Si mantiene una retribuzione divisa in tre comparti differenti:

    • Primi 9 mesi con retribuzione completa.
    • Successivi 3 mesi con stipendio al 90%.
    • Ultimi 6 mesi con retribuzione al 50%.

    Molto importante ricordare la reperibilità per verificare la reale condizione di malattia. Il dipendente deve essere disponibile tutti giorni, feriali e festivi, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 per ottemperare alla visita fiscale. Che può avvenire anche con frequenza differente, quindi più volte nel periodo in esame. Se ci si allontana dal domicilio per visite in ospedale bisogna avvertire la scuola

    Docenti e personale supplente

    Le assenze per malattia dei docenti e del dipendente ATA devono essere valutate in relazione al contratto. Qui entra in gioco l’art. 35 del CCNL 2019/21 che sostituisce l’art. 19 del CCNL 2006/09.

    Ci concentriamo sul personale docente e ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività del 30 giugno. Secondo l’UIL, il personale ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.

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    La retribuzione è leggermente diversa rispetto ai docenti con contratto a tempo indeterminato: lo stipendio è sempre per intero nel primo mese di assenza, del 50% nel secondo e terzo mese.

    Per il restante periodo di 6 mesi, il personale ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Cosa accade, invece, per il personale dedicato alle supplenze brevi? Ecco la risposta nel dettaglio:

    “Ha diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti”.

    Quindi, il nuovo contratto di lavoro per i docenti e i dipendenti ATA super art. 19 del CCNL 2006/09 e permette di mantenere il posto di lavoro per un numero di giorni non superiore al mese.

    Da leggere: come avviene la convocazione del personale ATA

    Un occhio di riguardo per le patologie gravi

    Sia il personale di ruolo che quello supplente ha diritto all’intera retribuzione in caso di patologie gravi. Quelle che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia. Qui includiamo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze – certificate – delle terapie.

    Dott. Mario Gallo

    Sono un agente finanziario inscritto all'albo OAM con numero A12663, collaboratore del dott. Silvio Parisella, agente Prexta S.p.A. Gruppo Bancario Mediolanum. Mi occupo di Prestiti NoiPa per dipendenti della pubblica istruzione dal 2016 e ho finanziato migliaia di insegnati, collaboratori scolastici e personale amministrativo in tutta Italia. I contenuti e le opinioni eventualmente espresse all’interno di questo blog non rappresentano né corrispondono necessariamente al punto di vista dell’Azienda per cui lavoro.
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    categoria: Notizie per insegnanti