Cosa rischia l’alunno che aggredisce un docente a scuola?
Un alunno aggressivo in classe nei confronti del professore (ma anche dei compagni) rischia notevoli ricadute sia penali che amministrative e disciplinari. L’alunno può essere denunciato e arrestato, sia in flagranza di reato che in differita grazie alla presenza di prove audio e video. La posizione si aggrava grazie all’Art. 341-bis c.p. dato che il docente è, a tutti gli effetti, un pubblico ufficiale.
Inutile negarlo: ci sono ancora tanti problemi che riguardano la sicurezza a scuola, non a caso è stata introdotta la possibilità di attivare il metal detector per gli istituti che registrano situazioni complesse. Le aggressioni a scuola ai danni dei docenti e del personale ATA sono sempre difficili da gestire.

Bisogna registrare un dato: questo fenomeno è in calo. Come riportato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, da settembre 2025 a dicembre dello stesso anno, sono state segnalate 4 aggressioni.
Sempre tante, ma molto meno rispetto alle 21 registrate nello stesso periodo dell’anno scolastico 2024/2025. E delle 19 dell’anno scolastico 2023/2024. Forse è un periodo di tempo limitato, poco significativo, ma è comunque un dato da mettere in evidenza. Nel frattempo, i docenti devono sapere cosa rischia l’alunno nel momento in cui viene aggredito durante le ore di lezione.
Docente come pubblico ufficiale a scuola
Prima di valutare bene cosa rischia un alunno in caso di aggressione verbale e/o fisica di un docente in aula, bisogna chiarire il fatto che il professore è, a tutti gli effetti, un pubblico ufficiale. Quindi, quando è in aula e svolge il suo lavoro è un’emanazione diretta dello Stato italiano. Per l’art. 341-bis c.p.:
“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
A incidere sulla situazione della violenza a scuola c’è il paragrafo successivo che incalza e sottolinea la gravità di questa violenza nei confronti del personale scolastico, dei docenti e dei dirigenti:
“La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola”.
Tutto questo serve a capire che l’aggressione dei docenti è un fatto grave agli occhi dello Stato: oltre al fatto violento in sé, che sarebbe comunque sanzionabile, c’è l’oltraggio a pubblico ufficiale che incide sensibilmente sul tipo di sanzione che può essere attribuita a chi usa violenza sui docenti.
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Cosa cambia in base all’età degli alunni?
L’età dell’alunno è il fattore discriminante. Il diritto italiano distingue tre fasce d’età, con conseguenze che passano dal piano puramente educativo a quello della responsabilità penale personale.
Meno di 14 anni
Iniziamo a valutare con attenzione questo: sotto i 14 anni, gli alunni non sono imputabili. La legge considera il minore privo della maturità necessaria per rispondere penalmente delle proprie azioni.
Quindi, i ragazzi sotto questa soglia non possono essere processati, arrestati o condannati. Però c’è la responsabilità civile dei genitori o dei tutori che devono pagare i danni materiali e morali al docente. Le sanzioni scolastiche – che vanno dal richiamo alla sospensione – sono le uniche applicabili.
Tra 14 e 18 anni
Quella tra i 14 e i 18 è la fascia più complessa. Il ragazzo è considerato capace di intendere e di volere, a meno che non si provi il contrario. Può essere processato dal Tribunale per i Minorenni: raramente si finisce in un Istituto Penale per un’offesa, ma per un’aggressione fisica il rischio è reale. Se il ragazzo segue un programma di recupero (volontariato, studio, scuse formali), il reato viene estinto.
Più di 18 anni
Se l’alunno ha compiuto 18 anni durante le scuole superiori, lo Stato lo tratta come un qualsiasi cittadino adulto. La responsabilità penale è piena. Il processo avviene in un tribunale ordinario. Una condanna per oltraggio o lesioni a pubblico ufficiale compare sul casellario giudiziale.
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Cosa si rischia con un’offesa a un docente?
Iniziamo a valutare con attenzione cosa si rischia con un’offesa verbale a un docente durante le sue funzioni scolastiche. Come anticipato, l’insulto a un docente può configurare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale: una condizione che comporta, a norma di legge, reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Un minore difficilmente andrà in cella per un reato del genere senza dimenticare che sotto i 14 anni è impossibile che il ragazzo o la ragazza subisca un procedimento penale. Esiste la soluzione del risarcimento per il docente offeso, che deve essere coperto dai genitori se l’alunno è minorenne.
Poi ci sono delle pene interne alla scuola, per offese gravi si rischia una sospensione che può superare i 15 giorni. Spesso, questa soluzione si accompagna a una misura nota come messa alla prova: il ragazzo viene affidato ai servizi sociali per un percorso di recupero. Ricordiamo, infine, che l’offesa deve avvenire in luogo pubblico e in presenza di più persone, mentre il docente svolge il suo lavoro.
Se l’offesa avviene per strada, mentre il docente si reca a casa, l’aggravante non viene considerata. Invece, se l’ingiuria è collegata a un atto d’ufficio (ad esempio per un brutto voto preso a un compito in classe) la situazione si complica. Il reato è procedibile d’ufficio, non serve la denuncia.
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Alunno aggredisce fisicamente docente
Situazione molto più grave e articolata dell’offesa verbale. Se un alunno interviene fisicamente contro un insegnante – in altre parole, picchia o usa violenza fisica – durante lo svolgimento delle lezioni aumenta il rischio di poter essere trasferiti in galera per un certo periodo di tempo.
Chiaramente, tutto dipende dall’età dell’alunno e dalla gravità delle lesioni. Per quelle lievi (guaribili in meno di 20 giorni), la pena base può arrivare a 3 anni, ma con le aggravanti per i Pubblici Ufficiali il rischio aumenta sensibilmente. Anche se il carcere resta l’ultima spiaggia, in casi di violenza aggravata e reiterata il Tribunale per i Minorenni può disporre l’allontanamento dalla famiglia, il collocamento in comunità o, nei casi peggiori, la custodia cautelare in un IPM (Istituto Penale per Minorenni).
Anche in questo caso, il reato è perseguibile d’ufficio. Quindi non c’è bisogno che il docente denunci il ragazzo o la ragazza. D’altro canto, il dirigente scolastico ha il dovere di segnalare l’accaduto alle autorità. Bisogna ricordare che con il nuovo DL sicurezza non c’è più solo l’arresto in flagranza di reato.
Si può procedere anche con l’arresto in differita, a distanza di 48 ore dal fatto. Tutto questo senza dimenticare che la legge ha introdotto una specifica aggravante comune (Art. 61, n. 11-octies c.p.) per chi commette reati di violenza, minaccia o oltraggio ai danni di un docente o di un dirigente scolastico.
